Regolamento approvato in data 13 novembre 2021
Art. 1 – Premessa
Il presente Regolamento disciplina gli aspetti interni ed organizzativi, così come i doveri delle persone che a qualsiasi titolo operano per nome e per conto dell’Associazione.
Trae origine dal precedente “Regolamento Volontari” redatto dalla compianta Presidente e cofondatrice Piera Angela Cargnino e assume forma ufficiale con le integrazioni relative alla trasformazione dell’Associazione in Organizzazione di Volontariato (OdV) a seguito di approvazione del nuovo Statuto avvenuto nella seduta straordinaria dell’Assemblea in data 9 ottobre 2020.
Il Regolamento è proposto dal Consiglio Direttivo all’Assemblea ordinaria dei Soci, riunita secondo le modalità indicate dallo Statuto.
Il Regolamento è un atto subordinato allo Statuto e non può, quindi, modificarne le disposizioni, bensì solo integrarle.
Art. 2 – Iscrizione del Socio
Chiunque voglia diventare Socio è tenuto a compilare e sottoscrivere l’apposito modulo con il quale dichiara di accettare il contenuto dello Statuto e del presente Regolamento, versando inoltre la quota di iscrizione nelle casse dell’Associazione.
È dovere del Socio comunicare all’Associazione ogni variazione dei dati personali e di contatto affinché si provveda ad aggiornare il Registro degli Associati. I dati dei Soci sono da considerarsi riservati e saranno gestiti esclusivamente dall’Associazione, che per tali compiti potrà avvalersi di eventuali collaboratori. Il Presidente sarà direttamente responsabile di ogni eventuale utilizzo illecito da parte di uno o di tutti i membri del Consiglio stesso.
Art. 3 – Soci minorenni
Non è ammessa l’iscrizione di Soci che non abbiano compiuto, alla data di presentazione della domanda di ammissione, il diciottesimo anno di età.
Art. 4 – Tipologie di Socio
Non è prevista la figura di Socio che non svolga, o non abbia svolto, attività di volontariato o non abbia conseguito particolari meriti all’interno dell’Associazione.
Si individuano le seguenti tipologie di Soci:
• Soci Ordinari: sono coloro che partecipano alle attività proposte dall’Associazione e da almeno tre mesi garantiscono la loro disponibilità a collaborare attivamente nell’organizzazione e nella gestione delle attività sociali (Socio Volontario). Hanno diritto di voto e di essere votati. Versano annualmente la quota sociale.
Possono sospendere l’attività di volontariato, anche per lunghi periodi, senza perdere la qualità di Socio qualora esigenze personali lo richiedano.
• Soci Sostenitori: sono coloro che hanno cospicuamente contribuito, finanziariamente o con particolari meriti, alla vita dell’Associazione. Sono nominati dall’Assemblea su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo e devono aver accettato detta nomina. Non hanno diritto di voto nelle Assemblee, né di essere votati. Non sono tenuti al versamento di alcuna quota sociale. Possono però assumere la qualità di Socio ordinario qualora intendano presentare la relativa domanda ed assumerne gli impegni.
Art. 5 – Quota associativa annuale
La quota associativa annuale deve essere corrisposta da tutti i Soci ordinari al momento della adesione e per i successivi anni entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno a cui la stessa si riferisce. L’ammissione resta subordinata ai criteri stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7 dello Statuto.
La quota associativa annuale è fissata dall’esercizio 2021 in € 10,00 annui. Potrà in qualsiasi momento essere modificata con decisione dell’Assemblea.
Art. 6 – Regole per i Soci
Il Socio ha diritto a partecipare alle attività dell’Associazione. I Soci sono tenuti a rispettare le più semplici norme di convivenza civile nel rispetto dell’ambiente e degli strumenti messi a loro disposizione. Il Socio è responsabile direttamente per ogni danno recato a cose o persone inerenti l’Associazione o al luogo dove vengono svolte le attività.
Il rapporto associativo è volontario e fondato sulla collaborazione inerente la vita associativa stessa. Qualsiasi Socio potrà avanzare proposte sottoponendole al Consiglio Direttivo che valuterà le finalità e le fattibilità economiche-organizzative deliberando in merito.
È fatto divieto ai Soci di organizzare attività non autorizzate. Nel caso il Consiglio Direttivo potrà deliberare l’espulsione immediata dei Soci che contravvengano alla suddetta regola.
Art. 7 – Perdita della qualità di Socio
L’esclusione della qualità di Socio è deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Ad integrazione di quanto già previsto sia dagli artt. 6 e 7 dello Statuto nonché dall’articolo 6 del presente Regolamento la qualità di Socio si perde per:
• dimissioni, decesso, esclusione;
• svolgimento di attività incompatibili con quelle dell’Associazione o comportamento contrastante con gli scopi e lo stile dell’Associazione;
• inottemperanza alle disposizioni Statutarie e al Regolamento dell’Associazione;
• la strumentalizzazione dell’appartenenza all’Associazione per fini e scopi personali e/o politici.
Art. 8 – Iniziative e sottoscrizioni esterne del Socio
Ogni Socio è libero di potersi iscrivere ad altre associazioni, comitati o anche semplici gruppi di indirizzo sociale e culturale e di partecipare alle attività di esse. Ogni iniziativa singola è legittima. Se però, attraverso tali iniziative, si arreca volontariamente svantaggio, danno o pregiudizio all’Associazione, i Soci rei di tale atteggiamento scorretto, potranno essere esclusi dall’Associazione.
Art. 9 – Dimissioni del Socio
Il Socio può recedere dall’Associazione in ogni momento comunicando le proprie dimissioni, esclusivamente per iscritto, al Presidente, precisando le motivazioni di tale scelta. I Soci che recedono, dimettendosi, non avranno alcun diritto al rimborso della quota versata, come pure alcun diritto di quota sul patrimonio sociale.
Art. 10 – Modalità di voto dei Soci in Assemblea
Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci ordinari iscritti da almeno tre mesi che siano in regola con il versamento della quota associativa, anche mediante versamento della stessa prima dell’inizio dell’assemblea (anche se non convocato per presunta morosità).
Ciascun membro dell’Associazione con diritto al voto può al massimo rappresentare per delega altri tre Soci. Le deleghe dovranno pervenire direttamente in assemblea; il Segretario provvederà a prenderne nota nel verbale.
In qualsiasi caso l’Assemblea ordinaria dei Soci in seconda convocazione si considera regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e le sue delibere sono approvate a maggioranza dei presenti.
La votazione sarà svolta con la modalità di “voto palese”: il Presidente prima esporrà l’oggetto su cui i Soci devono esprimere il loro parere e poi ne richiederà la votazione per “alzata di mano”. Contati i voti il risultato verrà verbalizzato dal Segretario.
Art. 11 – Modalità di elezione del Direttivo
Il Direttivo viene eletto dall’Assemblea nella sua interezza e non dalle singole “Sezioni non autonome” separatamente.
L’Assemblea stabilisce preventivamente, in base all’art. 12 dello Statuto che recita “Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove consiglieri scelti fra i Soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili”, il numero di Soci che andranno a comporre il Consiglio Direttivo.
Per garantire la rappresentanza delle sezioni all’interno del Consiglio Direttivo potrà essere stabilito preventivamente dall’Assemblea che vengano eletti un certo numero di Soci per ogni sezione non autonoma. In tal caso, qualora il numero di componenti il Consiglio Direttivo stabilito dall’Assemblea suddiviso per il numero delle sezioni non dia un risultato intero, fino all’esaurimento dei posti disponibili sarà attribuito un consigliere in più a quelle sezioni che abbiano il maggior numero di Soci.
L’elezione dovrà comunque avvenire in Assemblea e non separatamente in ogni Sezione (tutti votano assieme e possono comunque esprimersi a favore di qualsiasi Socio).
Allo scopo di evitare di eleggere Soci che non intendano ricoprire incarichi direttivi chi voglia rivestire cariche è tenuto a presentare la propria candidatura comunicandolo preventivamente ed integrando eventualmente la proposta con note relative al curriculum personale e/o al proprio programma.
Per il regolare svolgimento delle procedure elettorali verrà nominata una commissione composta da alcuni Soci che provvederà alla gestione delle operazioni.
Successivamente, in Assemblea, ogni Socio (presente o rappresentato per delega) potrà esprimere su una scheda il proprio voto segreto contenente fino a tre preferenze tra i candidati.
A seguito dello scrutinio la commissione stilerà una graduatoria unica (oppure suddivisa per sezioni locali, se così si è deciso) riportata/e nel verbale. Da questa/e si attingerà per la nomina (e l’eventuale successiva integrazione) dei membri del Consiglio Direttivo.
I responsabili delle sezioni locali non autonome, se non eletti, non fanno parte del Consiglio Direttivo. Allo scopo di garantire la conoscenza e la consapevolezza dell’attività svolta dalle singole sezioni parteciperanno comunque alle riunioni del Consiglio Direttivo senza però alcun diritto di voto.
Il Presidente Onorario, se non Socio e/o non eletto, non fa parte del Consiglio Direttivo, ma potrà comunque esservi invitato senza diritto di voto.
Successivamente, nella prima riunione del Consiglio Direttivo, verranno eletti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed i Segretario. Tali cariche verranno comunicate all’Assemblea nella prima riunione utile.
Art. 12 – Volontari
L’attività del Volontario è compiuta “in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
Per i propri compiti statutari l’Associazione ricorre in maniera predominante all’attività di volontariato dei propri Associati e dei propri Volontari.
L’attività fornita dal Volontario è gratuita e non può essere retribuita, in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Lo svolgimento di qualsiasi attività di volontariato presso l’Associazione vieta la sussistenza di qualsiasi forma di rapporto di lavoro con la medesima OdV.
Il volontario, col suo agire, è testimone di solidarietà, concorre alla formazione di cittadini responsabili affinché il contributo al cambiamento sociale sia condiviso e partecipato. Il Volontario deve essere di esempio per tutti gli altri Volontari per quanto concerne la correttezza delle sue relazioni e le modalità di esecuzione del lavoro che svolgerà sempre con serietà ed impegno.
Al volontario è richiesta pertanto una motivazione autentica, trasparente, fuori da ogni lotta di potere o di prestigio, di prevaricazione e di egocentrismo.
Inserendosi in un determinato settore il Volontario ne diventa parte integrante e pertanto è suo compito partecipare attivamente anche alla fase di progettazione e di pianificazione del lavoro stesso. Egli è tenuto anche a partecipare a tutte quelle iniziative promosse dall’Associazione che abbiano carattere formativo.
L’eticità specifica dell’impegno del volontario e il senso di responsabilità che si intende sottoscrivere richiedono la piena consapevolezza dei doveri ai quali si è chiamati affinché l’operato di ognuno avvenga sempre nel pieno rispetto di questi:
a) segreto professionale;
b) solidarietà tra volontari come valore e come mezzo per rafforzare l’impegno
c) ascolto e fiducia nelle capacità dell’altro, rinuncia al giudizio affrettato, condivisione delle difficoltà e comprensione dei propri limiti;
d) tutela affettiva e psicologica dell’assistito;
e) garanzia di un numero di presenze minime durante l’anno;
f) assunzione di responsabilità;
Oltre al Socio Ordinario, che per sua specificità ricopre anche la natura di Volontario, sono in ugual modo ammessi Volontari che, per loro scelta, pur svolgendo le attività all’interno dell’Associazione, non intendano ricoprire la qualifica di Socio.
Chiunque voglia diventare Volontario non associato è tenuto a compilare e sottoscrivere l’apposito modulo con il quale dichiara di accettare il contenuto dello Statuto e del presente Regolamento. È facoltà del Volontario recedere da tale qualifica mediante semplice comunicazione scritta da inviare all’Associazione. È diritto del Direttivo dell’Associazione procedere, previa semplice comunicazione, alla cancellazione del Volontario dai servizi e dal Registro qualora ne riscontri l’assenza protratta ed ingiustificata o l’inadeguatezza rispetto ai compiti da svolgere.
È dovere del Volontario comunicare all’Associazione ogni variazione dei dati personali e di contatto affinché si provveda ad aggiornare il Registro dei Volontari. I dati dei Volontari sono da considerarsi riservati e saranno gestiti esclusivamente dall’Associazione, che per tali compiti potrà avvalersi di eventuali collaboratori. Il Presidente sarà direttamente responsabile di ogni eventuale utilizzo illecito da parte di uno o di tutti i membri del Consiglio stesso.
Il Volontario non associato partecipa all’attività operativa dell’Associazione senza far parte dell’Assemblea o del Direttivo e senza alcun diritto di voto. È tenuto a rispettare le più semplici norme di convivenza civile nel rispetto dell’ambiente e degli strumenti messi a disposizione. È responsabile direttamente per ogni danno recato a cose o persone inerenti l’Associazione o al luogo dove vengono svolte le attività.
Per i Volontari ed i Soci Ordinari, in quanto Volontari, è obbligatoria l’iscrizione in un apposito registro (art. 11, comma 1, D.Lgs. 117/2017). È inoltre obbligatoria l’assicurazione per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Il Volontario presta la sua opera nel campo:
a) amministrativo – svolge la propria opera nell’amministrazione e nella gestione della struttura organizzativa dell’Associazione;
b) operativo – svolge la propria opera all’interno dei settori operativi a servizio delle persone svantaggiate.
Non ricopre la qualifica di volontario colui che occasionalmente coadiuvi gli organismi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
Art. 13 – Formazione di una sezione locale
Ai sensi dell’art. 14 comma 1 dello Statuto: “Con l’adesione di almeno dieci Soci che facciano riferimento all’ambito territoriale di competenza, potranno essere istituite delle sezioni locali non autonome”. La prima condizione per creare una nuova sezione locale è che esistano almeno dieci Soci ordinari già regolarmente iscritti all’A.M.S. che intendano farvi riferimento ed istituirla. Per identificare la figura di Socio si fa pieno richiamo all’art. 4 del presente regolamento.
Ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. h) dello Statuto l’organo competente a deliberare “sull’attivazione di sezioni locali non autonome…” è l’Assemblea. Chi intende attivare la sezione, presenta al Consiglio Direttivo, per la successiva proposta all’Assemblea, il proprio progetto con indicati:
• gli obiettivi che intende perseguire, compatibili con lo statuto dell’Associazione e con l’attività svolta
• la disponibilità di una sede locale operativa (ufficio, telefono, volontari, autovetture, risorse economiche, ecc.) tale da garantire l’effettiva operatività della sezione; l’Assemblea potrà comunque stabilire di contribuire, con i beni dell’Associazione, all’attivazione della nuova sezione.
Sarà da evitare che la nascita di una nuova sezione possa essere motivo di rivalità o antagonismo con altre associazioni similari già esistenti sul territorio.
Qualora l’Assemblea approvi la proposta potrà nascere la nuova sezione locale non autonoma che, pur facendo parte dell’unica Associazione avrà possibilità, per le iniziative proprie e nel rispetto delle disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, di:
• gestire autonomamente le attività svolte localmente
• riunirsi tra i Soci e/o i volontari per assumere decisioni operative locali; i verbali di riunione delle singole sezioni dovranno essere conservati dalle stesse in apposito registro
• nominare un proprio “Responsabile di sezione” che, oltre ad organizzare localmente la gestione, parteciperà senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo; la nomina del Rappresentante diventa operativa dopo la ratifica del Consiglio Direttivo
• dotarsi di un conto corrente bancario specifico intestato comunque all’Associazione, ma con delega ad operare anche per il “Responsabile di sezione” che ne risponderà interamente nei confronti dell’Associazione
• farsi rappresentare dai propri Soci all’interno del Consiglio Direttivo sia in modo autonomo, sia in specifica rappresentanza della sezione qualora l’Assemblea decida di suddividere i Consiglieri tra le varie sezioni autonome (art. 11, terzo comma del presente Regolamento).
La rappresentanza all’interno del Consiglio Direttivo potrà avvenire in occasione del primo rinnovo utile deliberato dall’Assemblea alla scadenza del triennio previsto.
È obbligo della sezione locale non autonoma:
• gestire le proprie attività occupandosi di tutte le incombenze operative ed amministrative, compresi il rapporto con i Soci ed i volontari, la conduzione dell’ufficio e l’organizzazione sul territorio dei servizi da effettuare
• mantenere in particolare il contatto con i propri Soci provvedendo alla convocazione “ad personam” mediante consegna dell’avviso e firma per ricevuta degli avvisi predisposti
• preservare le attività e gli scopi per cui l’Associazione e la stessa sezione locale sono state costituite
• conservare costantemente aggiornati i dati che fanno riferimento alla sezione, comunicandoli tempestivamente all’Associazione quando necessario:
◦ l’elenco dei Soci
◦ l’elenco dei volontari
◦ l’elenco dei beni e delle autovetture in uso
◦ il registro delle riunioni
◦ le assicurazioni dei mezzi e dei volontari
◦ i dati contabili relativi ad entrate ed uscite, nonché le relative pezze giustificative
• garantire l’equilibrio di bilancio della sezione evitando disavanzi economici che possano indurre l’Assemblea a ricorrere allo scioglimento
• approvare annualmente il bilancio della sezione, secondo lo schema predisposto, affinché l’Associazione possa approvare il proprio bilancio consolidato nei termini previsti dallo statuto e dalla normativa
A norma dell’art. 10, comma 4, lett. h) dello Statuto è compito dell’Assemblea ordinaria disattivare una sezione locale assorbendone Soci, mezzi, beni, attività e/o passività qualora si ravvisi:
• inosservanza delle finalità e degli scopi statutari dell’Associazione
• mancanza di operatività della sezione
• problemi di bilancio tali da non garantirne la sopravvivenza economica autonoma.
Art. 14 – Attività di “trasporto sociale”
L’attività principale dell’Associazione consiste nel “Trasporto sociale”; è un servizio di accompagnamento diretto a persone fragili rivolto a persone in condizioni di disagio psichico, fisico o economico, prevalentemente anziani, persone con disabilità o minori, con rete familiare di supporto insufficiente e/o non in grado di muoversi in modo autonomo. È finalizzato a garantire l’accesso a strutture socio-sanitarie, socioassistenziali, scolastiche, lavorative o sanitarie. Il costo del servizio può essere in parte posto a carico dell’utenza attraverso una quota di rimborso delle spese sostenute (con esclusione di ogni compenso per il personale volontario).
Il servizio deve dotarsi di idonei mezzi di trasporto ed articolarsi in maniera tale da garantire la massima sicurezza e fruibilità da parte dei cittadini.
Art. 15 – Modalità di effettuazione dei servizi
Ogni sezione provvederà ad organizzare il servizio in base alle proprie attività ed esigenze.
Ogni Volontario è tenuto a comunicare (per quanto possibile) le proprie disponibilità per effettuare i servizi richiesti.
Per svolgere i propri compiti istituzionali, l’Associazione si avvale di un parco automezzi in uso alle varie Sezioni. I mezzi devono essere in perfetta efficienza, in ottimo stato di conservazione e dotati degli accessori d’uso previsti, come prescritto dalla normativa vigente in materia.
Gli automezzi devono essere destinati esclusivamente a servizi istituzionali ed il loro utilizzo è riservato ai Volontari iscritti nell’apposito registro.
Per una corretta gestione necessita la collaborazione di tutti gli utilizzatori affinché le autovetture siano condotte con la massima diligenza e la cura del “buon padre di famiglia” e si garantisca che:
• non vi siano manomissioni e/o danneggiamenti; sarà cura del conducente avvisare tempestivamente in caso di malfunzionamento o guasto;
• gli autoveicoli non vengano utilizzati in modo da rendere invalide, inefficienti o non applicabili le condizioni della polizza assicurativa;
• gli autoveicoli non vengano utilizzati per trasporto di persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro autoveicolo e per percorsi fuori strada.
Il Volontario, nell’uso del mezzo, è tenuto a rispettare rigorosamente le regole del codice della strada vigente e ad utilizzare il veicolo con la massima diligenza e prudenza. Terminato l’utilizzo del mezzo, il Volontario deve restituire, ove non diversamente stabilito, le chiavi del mezzo presso la sede dove vengono abitualmente riposte.
Il conducente è responsabile di tutti gli illeciti amministrativi, ossia “multe” e “contravvenzioni”, a lui imputabili.
È fatto obbligo di mantenere i mezzi in condizioni di pulizia e decoro adeguate al servizio istituzionale cui sono destinati.
Ogni Volontario, per la guida dei mezzi in dotazione, dovrà essere munito di regolare patente “B”. È tenuto, nell’espletare il servizio, ad annotare sull’apposita “agenda di bordo” presente nell’automezzo:
• il nome e cognome del trasportato;
• la destinazione;
• l’indicazione del contachilometri nell’automezzo prima di partire ed al termine del servizio, per poter determinare i chilometri percorsi;
• l’ora di partenza e di arrivo (inizio e fine del servizio).
Ogni Volontario deve inoltre indicare sull’agenda i chilometri che si dovessero percorrere per rifornimenti di benzina, interventi dal meccanico o per qualsiasi altro motivo al di fuori dei servizi: ogni percorso effettuato deve trovare giustificazione.
Al termine di ogni servizio occorre controllare il carburante e, se necessita, fare il pieno.
Sui mezzi è presente la scheda carburante da utilizzare ad ogni rifornimento per indicare la spesa. La documentazione è indispensabile per la liquidazione mensile delle forniture.
Il Volontario è tenuto a segnalare tempestivamente le anomalie ed i guasti. Nel caso in cui il danno sia dovuto ad un incidente o ad un sinistro è tenuto a raccogliere e comunicare tutti gli elementi che consentano di stabilire circostanze, modalità e responsabilità per procedere con sollecitudine a contattare l’Assicurazione.
Art. 16 – Comportamenti verso l’utente
Ogni Volontario deve comportarsi educatamente verso l’utenza, avere comportamenti amichevoli ed affabili. Deve cercare, per quanto possibile, di seguire la persona trasportata aiutandola nel momento del bisogno.
Qualora il paziente lo ritenga potrà richiedere al Volontario di essere accompagnato per le visite e riferire ai familiari.
L’Associazione dispone di carrozzine per il trasporto dell’utenza. Il Volontario che trasporti persone che utilizzano la carrozzina è però tenuto solo alla guida. È nel caso quindi tassativo avere sempre l’accompagnatore.
Art. 17 – Spese e rendicontazioni
Le spese rimborsabili sostenute da chiunque svolga qualsiasi attività per l’Associazione devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Sono rimborsabili tutte le spese previste dal Consiglio Direttivo, per le quali venga prodotta la seguente documentazione:
• scontrini e ricevute fiscali;
• fatture (intestate all’Associazione);
• biglietti aerei;
• biglietti bus;
• biglietti treno;
• pedaggi autostradali;
Non è comunque mai concessa la possibilità di utilizzo di un’auto propria per lo svolgimento di attività dell’Associazione; non è pertanto previsto alcun tipo di rimborso che possa far riferimento a tale ipotesi.
Per poter usufruire del rimborso spese e ottenere così la restituzione delle somme anticipate, gli aventi diritto dovranno presentare al Consiglio Direttivo il “modulo di rimborso spese” allegando tutta la documentazione di cui si richiede il rimborso. Il Consiglio Direttivo, esaminata la correttezza della documentazione presentata, provvederà a rifondere quanto anticipato.
Non è comunque mai ammessa alcuna forma di autocertificazione del Socio o del Volontario.
Art. 18 – Logo dell’Associazione
I Soci, nello svolgimento della loro attività, potranno utilizzare il logo esclusivamente nell’interesse dell’Associazione e previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale ne autorizzerà o meno l’impiego.
Art. 19 – Proprietà intellettuale dei contributi dei Soci
I contributi di idee, articoli, pubblicazioni, disegni, fotografie, video, testi, ecc. forniti dai Soci in qualunque modalità, quando non diversamente concordato con il Consiglio Direttivo, sono da ritenersi di proprietà dell’Associazione che ne potrà disporre a suo piacimento.